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Il potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione denominata "governo", è in prima istanza il potere di applicare le leggi, distinto dal potere legislativo, che è il potere di fare le leggi, mentre il potere giudiziario è il potere di giudicare, ed eventualmente punire, chi non rispetta le leggi. La separazione tra i tre poteri è volta a garantire l'imparzialità delle leggi e della loro applicazione.
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I suoi compiti sono molti, è incaricato di:
Secondo lo Statuto Albertino il potere esecutivo spettava al sovrano. Secondo una prassi costituzionale, improntata sul modello inglese, di fatto il potere esecutivo fu affidato al Governo il cui presidente del consiglio era di designazione regia, ma che doveva godere della fiducia del Parlamento
Con la Costituzione repubblicana si è sanata la discrasia tra testo normativo e costituzione in senso materiale e il potere esecutivo, è affidato al Governo.